Santa Maria Capua Vetere (CE)

Napoli

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“Predicare la morale è facile, difficile è fondarla.”

Arthur Schopenhauer

Lo Studio Biasiucci è uno studio di commercialisti e revisori contabili che ha come fondamento una visione sinergica della professione, intesa come aggregazione di esperienze professionali diversificate e specialistiche.

LO STUDIO

consulenza multidisciplinare

Superando il tradizionale approccio generalista, ci siamo dotati di una struttura di consulenza multidisciplinare che integra la competenza tecnica con la conoscenza diretta delle problematiche delle imprese, dei mercati e del contesto normativo di riferimento: siamo un team di professionisti che operano in modo organico e sistematico, con un costante impegno verso la qualità e un’attenzione scrupolosa alle esigenze dei clienti.

Lo Studio è strutturato in “aree di intervento” che forniscono servizi aggiornati e qualificati ad una molteplicità di soggetti, dalle piccole imprese sino a gruppi societari,  individuando  le  specifiche esigenze del Cliente e fornendo soluzioni su misura e di alta competenza.

Le aree di intervento spaziano dalla consulenza fiscale, amministrativa e contabile, alla consulenza societaria e aziendale (ottimizzazione dei processi, crisi d’impresa e finanza straordinaria), al contenzioso tributario, alla revisione e alla contrattualistica. Lo Studio Biasiucci ha una spiccata propensione alla consulenza specialistica di alto livello, rapida nell’intervento e attenta ai bisogni anche relazionali dell’imprenditore: questo grazie alla significativa esperienza maturata nel corso del tempo dal suo fondatore, dott. Bruno Biasiucci, esperienza che lo ha portato a ricoprire ruoli di rilievo in importanti aziende operanti nel comparto del luxury.

Professionalità a 360°

Offriamo una vasta gamma di servizi di consulenza e pianificazione fiscale

assistenza integrata con l’impresa

Garantiamo il supporto
di cui avete bisogno

RASSEGNE

RASSEGNA FISCALE

Rivalutazione delle quote e riallineamenti fuori asse

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 32

La manovra per il 2025 all’articolo 5 prevede la rideterminazione del valore delle partecipazioni ma in modo differente rispetto al passato. Tale possibilità viene infatti inserita a sistema rispetto agli ultimi 25 anni in cui la disposizione agevolativa veniva continuamente riaperta. Sebbene questo possa costituire un impulso alla circolazione societaria, andrebbe tuttavia coniugato anche con la norma dei riallineamenti da operazioni straordinarie neutrali contenuta nel decreto Irpef-Ires. Non c’è dubbio che l’estensione a regime di tale rideterminazione sia indubbiamente positiva. Si tratta però spesso del primo tempo di determinate operazioni, che nel secondo tempo prevedono delle operazioni di riorganizzazione neutrale. È frequente, infatti, che il controllo o la totalità di società familiari possa essere ceduto a una newco detenuta da fondi di private equity. In questo modo i soci persone fisiche potranno beneficiare della sostitutiva del 16% in luogo dell’aliquota al 26% sui capital gain. Il passaggio successivo prevede poi che vi sia una fusione per incorporazione fra la newco e la target operativa.

Esercizio oltre l’anno, il bonus Industria 4.0 in Redditi 2024

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 32

Nella risposta a interpello 239 del 2024 l’Agenzia delle Entrate conferma che gli investimenti 4.0 realizzati nel 2022 da soggetti con esercizio, di durata superiore a 12 mesi, chiuso a fine 2023 si riportano nel modello Redditi 2024, ma questo non esclude la spettanza della percentuale del 40% prevista dalla legge di Bilancio 2021. Nel modello F24, da presentare dopo l’interconnessione, va indicato l’anno 2022 di avvio dell’investimento e non quello di interconnessione. Nella risposta l’Amministrazione finanziaria esamina il particolare caso di una società costituita a ottobre 2022 con primo esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. L’istante nel 2022 ha effettuato investimenti in beni materiali con caratteristiche 4.0 per i quali ha diritto a un credito d’imposta del 40%.

Riconoscimento diretto degli ospiti dei B&B No al check in a distanza

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Annarita D’Ambrosio, Riccardo Ferrazza - Pag. 33

Affitti brevi. Sono illegali le keybox. A dirlo, ieri, una circolare del capo della Polizia Vittorio Pisani, indirizzata a tutte le prefetture. Si tratta dalle cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell’appartamento all’ingresso dello stabile. L’illegalità deriva dal fatto che contravvengono all’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. I gestori delle strutture sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti e quella da remoto mediante la trasmissione informatica delle copie dei documenti scavalca l’identificazione personale della clientela: non viene garantita, si legge nella circolare del Viminale, la verifica della ‘corrispondenza del documento al suo portatore’. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Affitti brevi chiavi in mano’ – pag. 27)

Ravvedimento speciale per i soggetti multiattività

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi - Pag. 35

Un emendamento al decreto legge fiscale estende ai soggetti multiattività la possibilità di accedere al ravvedimento speciale. Si amplia così la platea di coloro che, pur non avendo applicato gli Isa dal 2018 al 2022, potranno accedere ai benefici del ravvedimento speciale. Ci riferiamo agli esclusi Isa per l’effetto Covid negli anni 2020 e 2021 ed in parte 2022 – solo per le neo attività 2021 -; di coloro che hanno dichiarato un ‘periodo di non normale svolgimento dell’attività. La novità contenuta nell’emendamento dispone che anche coloro che hanno dichiarato una causa di esclusione dagli Isa correlata all’esercizio di due o più attività non rientranti nello stesso Isa dell’attività prevalente possono accedere alla sanatoria speciale. Il riferimento è ai multiattività che presentano il modello Isa ai soli fini statistici essendone esclusi.

L’assoluzione penale irrevocabile entra nei giudizi tributari pendenti

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 36

Con l’ordinanza n. 30814 depositata ieri la Corte di cassazione ha stabilito che la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei processi tributari anche se emessa prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Tale pronuncia vale anche se depositata nel giudizio in Cassazione e anche quando i precedenti gradi di merito erano favorevoli all’Ufficio. Tutto ha inizio da due avvisi di accertamento per il recupero di costi e Iva di alcune fatture considerate oggettivamente inesistenti. I provvedimenti venivano impugnati e i giudici di merito confermavano la legittimità della pretesa erariale. L’interessato ricorreva in Cassazione. Nelle more dell’udienza, il ricorrente depositava copia di una sentenza di assoluzione emessa nel relativo procedimento penale con attestazione di irrevocabilità. Il giudice penale aveva assolto il ricorrente con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. I giudici di piazza Cavour hanno affermato la rilevanza delle recenti modifiche.

Nella composizione negoziata cessioni d’azienda trasparenti

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 38

Il trasferimento d’azienda costituisce uno strumento chiave per il risanamento nelle composizioni negoziate della crisi d’impresa, soggetto al principio di competitività sancito dall’articolo 22 del Codice della crisi. La giurisprudenza, vedi Tribunale di Milano agosto 2023, richiede procedure trasparenti, pubbliche e con regole prestabilite per selezionare l’acquirente, assicurando il massimo valore di transazione. Recenti sentenze, come quelle dei Tribunali di Brescia (novembre 2024) e Parma (luglio 2024), sottolineano l’obbligo di una corretta pubblicizzazione e l’istituzione di data room, ribadendo che la competitività è indipendente dalla coerenza con il piano di negoziazione. Un’importante evoluzione normativa è l’introduzione del comma 5 bis all’articolo 14 del Dlgs 472/1997, che estende l’esenzione dalla corresponsabilità del cessionario anche alle Cnc. Tuttavia, i tribunali mostrano cautela nell’autorizzare tali trasferimenti, subordinandoli al successo del processo negoziale. Il comma 1 bis dell’articolo 22 chiarisce che i provvedimenti autorizzativi possono essere eseguiti anche dopo la conclusione delle trattative, a condizione di un rigoroso controllo da parte degli esperti e del giudice, come emerso nel caso del Tribunale di Piacenza (decreto 1°giugno 2023).

Va giustificata la convenienza del concordato di gruppo

3 Dicembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 38

Con l’ordinanza 16 ottobre 2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è di recente espresso sul procedimento unitario di gruppo, altra novità del Codice della crisi. I giudici hanno espresso la necessità di verificare il rispetto dell’art. 284 del Codice della crisi; le singole imprese devono dar conto delle ragioni di maggior convenienza del concordato di gruppo rispetto a quello autonomo. Nel caso esaminato, la sussistenza del richiamato requisito è stata ravvisata negli effetti della fusione per incorporazione tra le società del gruppo prevista dal relativo piano e nella conseguente estinzione per confusione dei reciproci debiti societari nonché nella razionalizzazione della struttura organizzativa delle società partecipanti, che consentirebbero di realizzare percentuali di soddisfacimento dei creditori più elevate rispetto a quelle ipotizzabili in caso di apertura delle singole procedure. La decisione ha evidenziato le modifiche del correttivo ter all’art. 16 del Codice sui casi in cui il piano preveda il compimento di operazioni straordinarie.

Fisco, stop (parziale) a Natale

3 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 23

Nel mese di dicembre l’Agenzia delle Entrate non può trasmettere avvisi bonari e compliance ma lo scadenziario annovera ben 194 appuntamenti in cassa senza considerare le scadenze straordinarie come il pagamento della sesta rata della rottamazione e la gestione dello scudo fiscale. Ad ingolfare lo scadenzario di dicembre è anche la riapertura dei termini del concordato fiscale con gli studi commerciali in prima linea nella gestione del patto con il Fisco, appena usciti provati dalla dilazione del secondo acconto per le partite Iva under 170 mila euro di ricavi/compensi, scaduta ieri, 2 dicembre. È bene ricordare che lo stop per agosto e dicembre di inviare avvisi bonari opera solo qualora non vi siano casi di indifferibilità ed urgenza nella notifica degli atti individuati.

Concordato cessa, lo scudo no

3 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi - Pag. 25

Anche in caso di cessazione del concordato preventivo biennale la sanatoria resta valida. Soltanto la decadenza del patto trascina pure l’inefficacia del ravvedimento. Questo, tenendo conto delle novità in materia di validità dell’accordo e della conseguente modifica alle cause di esclusione ovvero di cessazione del concordato. La legge di conversione del decreto fiscale assorbe le previsioni del precedente decreto legge n. 167 che ha disposto la riapertura dei termini, fino al 12 dicembre, per aderire al concordato fiscale. Nel contempo, la stessa norma fissa delle nuove ipotesi di esclusione e di cessazione del concordato una volta esercitata l’opzione. In particolare, con una modifica agli articoli 11 e 21 del Dlgs 13/2024 viene precisato che le cause di esclusione o di cessazione ricorrono, in relazione alle ipotesi di modifica della compagine sociale, solo nel caso in cui vi sia un aumento del numero dei soci o degli associati fatto salvo subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o dell’associato.

Società pignorata di comodo

3 Dicembre 2024 | Italia Oggi - Francesco Leone, Gianluca Zanella - Pag. 26

Con la sentenza del 28 novembre 2024 n. 30607 la Corte di cassazione ha disposto che il pignoramento immobiliare dell’intero patrimonio aziendale non costituisce una causa di disapplicazione automatica delle disposizioni sulle società di comodo. Tuttavia, il pignoramento può rappresentare una causa di disapplicazione non automatica, permettendo al contribuente di dimostrare in giudizio l’esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito minimo richiesto dalla disciplina. Spetta ai giudici di merito valutare le prove presentate dal contribuente. Sono queste, in sintesi, le conclusioni a cui giungono i giudici di legittimità chiamati a valutare se il pignoramento di tutti i beni sociali costituisce una causa di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo, rientrando, direttamente o per assimilazione, tra le situazioni oggettive contemplate nel provvedimento n. 23681/2008 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

NEWSLETTER FISCALE

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Sud effettuati dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

30 Novembre 2024 |

Il decreto legge n. 63/2024 ha previsto che, in merito al credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dello scorso 15 ottobre, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in parola e ha definito le modalità per rispettare il tetto di spesa previsto.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 56/E del 26 novembre 2024, ha istituito il codice tributo ‘7036’ denominato ‘Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015 n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63’.

L’ammontare dell’agevolazione fruibile da ciascun beneficiario è visualizzabile tramite il cassetto fiscale del soggetto interessato.

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

30 Novembre 2024 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo ‘7774’, ‘7775’ e ‘7776’ che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 3-ter, del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) il quale dispone che le banche, le compagnie di assicurazione e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili ‘Superbonus’, ‘Sismabonus’ e ‘Bonus barriere architettoniche’ acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in 6 rate annuali.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121 del decreto Rilancio e di presentazione della comunicazione.

Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dal comma 3–ter devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

‘7774’ denominato ‘Superbonus art. 119 DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7775’ denominato ‘Sismabonus art. 16 DL 63/2013 – Ulteriore ripartizione in sei rate – Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’;
‘7776’ denominato ‘Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL 34/2020 – Ulteriore ripartizione in sei rate . Art. 121, comma 3-ter, DL 34/2020’.

CALENDARIO FISCALE

02 Dic 2024 (26)

1) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap

Chi: Contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo: 4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4072 - CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024

2) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap

Chi: Contribuenti che possiedono i requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico.
Cosa: Versamento della maggiorazione dell'acconto dell'Irap
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo: 4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024

3) Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2014 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Ris.n. 148/E del 09/06/2009

4) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2005 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione

5) Tassa Etica: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4004 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto seconda rata o in unica soluzione

6) Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2024

Chi: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4046 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO

7) IVIE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4045 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

8) IVAFE 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4048 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

9) CEDOLARE SECCA 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1841 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

10) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

11) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

12) IRES: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2002 - IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

13) Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società non operative": acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2024.

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell'aliquota Ires di cui all'art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

14) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap

Chi: Contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo: 4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4072 - CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024

15) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap

Chi: Contribuenti che possiedono i requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico.
Cosa: Versamento della maggiorazione dell'acconto dell'Irap
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo: 4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024

16) IRAP 2024: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

17) IRAP: acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello dichiarazione IRAP 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

18) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap

Chi: Contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo: 4068 - CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4069 - CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024 4072 - CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024

19) CPB - Versamento della maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap

Chi: Contribuenti che possiedono i requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) che determinano l'acconto con il metodo storico.
Cosa: Versamento della maggiorazione dell'acconto dell'Irap
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato.
Codice tributo: 4070 - CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024

20) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/11/2024
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

21) Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi:
Cosa: Versamento seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1855 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

22) Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2024) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1794 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

23) Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salvo quanto previsto dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 136 del 27/11/2024.
Cosa: Versamento della seconda o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di acconto per l'anno 2024.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1791 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

24) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

25) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato A al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

26) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Ottobre 2024) - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Codice tributo: 2019 - Maggiorazione IRES - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

12 Dic 2024 (3)

1) Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa

Chi: Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Cosa: Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

2) Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa

Chi: Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Cosa: Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

3) Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa

Chi: Contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) in possesso dei requisiti per accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Cosa: Riapertura dei termini per aderire al CPB: presentazione della dichiarazione integrativa per coloro che hanno presentato la dichiarazione entro il 31 ottobre 2024 senza adesione al CPB
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

16 Dic 2024 (134)

1) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

4) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

5) Versamento 7 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

6) Versamento 7 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

7) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

8) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

9) Soggetti IRES: versamento 7 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

10) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2004 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 2006 - Addizionale all'IRES - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

11) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

12) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

13) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

14) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società ,associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

15) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

16) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

17) Versamento 7 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

18) Versamento 7 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

19) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

20) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

21) Soggetti IRPEF: versamento della 7 rata della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

22) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

23) Versamento 7 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo

24) Versamento 6 rata Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall'art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'addizionale all'Ires pari al 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2013 - Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Acconto prima rata 2015 - Addiizonale Ires 4% settore petrolifero e gas - Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 - Saldo

25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

26) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

27) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

28) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

30) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

31) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

32) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

33) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

34) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Societ� fiduciarie - SALDO

35) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

36) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

37) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

38) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

39) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Societ� fiduciarie - SALDO

40) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

41) Versamento 7 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

42) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

43) Versamento 7 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

44) Versamento 7 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

45) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

46) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

47) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

48) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

50) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

51) Versamento 7 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento della rata n.7 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

52) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della rata n.6 dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

67) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

70) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

71) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

73) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO

74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

79) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

80) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

81) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

82) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel periodo giugno 2024 - ottobre 2024 il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2024, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2024 - novembre 2024 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2024, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel periodo giugno 2024 - ottobre 2024 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo non abbia raggiunto la soglia di EUR 500,00 al 31 ottobre 2024, versamento da effettuare congiuntamente alle ritenute di novembre
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente

83) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre

84) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre

85) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 611E - Versamento IVA mensile novembre

86) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

87) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6011 - Versamento Iva mensile novembre

88) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

89) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

91) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento rata n. 10 del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,97% mensile a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

92) IVA: versamento del saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

93) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

94) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 6 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

95) IVA: versamento del saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

96) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

97) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 4 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

98) Versamento 7 rata del saldo IVA 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

99) Versamento 6 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

100) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 7 rata del saldo IVA 2023

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

101) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IVA 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

102) Società di comodo": versamento 7 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

103) Società di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica") che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2018 - Maggiorazione IIRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 - Maggiorazione IIRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

104) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2003 - Ires - Saldo

105) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2003 - Ires - Saldo

106) Soggetti Ires: versamento 7 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

107) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che hanno scelto il pagamento ratealeed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

108) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

109) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

110) Versamento 7 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

111) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

112) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 7 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

113) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2024, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

114) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

115) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1712 - Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

116) Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Cosa: Versamento, a titolo di acconto, pari al 100% dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del 2024, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1140 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari

117) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

118) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

119) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

120) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

121) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

122) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

123) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

124) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 6 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

125) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

126) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

127) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

128) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024,maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

129) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

130) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento rata n.5 dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

131) Versamento 7 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n. 7 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

132) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024,REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento rata n.6 dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,50%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

133) Regime forfetario agevolato: versamento 7 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 7 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento rata n.7 dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,82%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

20 Dic 2024 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

27 Dic 2024 (1)

1) Versamento acconto IVA 2024

Chi: Contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali
Cosa: Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6013 - Versamento acconto per Iva mensile 6035 - Versamento IVA acconto

30 Dic 2024 (13)

1) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento Irpef dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell' IRPEF dovuta, a titolo di saldo per il 2023, in base alla dichiarazione dei redditi 2024, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

2) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento addizionale regionale Irpef dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento del saldo dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

3) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento addizionale comunale Irpef dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

4) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio deceduto
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

5) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'IVIE dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

6) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'IVAFE dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2024, dovuta dal soggetto deceduto per l'anno d'imposta 2023, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

7) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'acconto di imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023 dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

8) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno d'imposta 2023 del soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

9) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento della cedolare secca dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di saldo per l'anno 2023 dal deceduto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbia esercitato l'opzione per il regime della "cedolare secca"
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

10) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento del saldo Iva dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2024 - 30/6/2024
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

11) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento Irap dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell' IRAP dovuta, a titolo di saldo per il 2023, in base alla dichiarazione IRAP 2024, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

12) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento imposta sostitutiva per i contribuenti che operano nel regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dovuta dal deceduto

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, senza alcuna maggiorazione, dovuta dal deceduto, a titolo di saldo per il 2023, che si era avvalso del regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

13) Eredi delle persone decedute successivamente al 29 febbraio 2024: versamento imposta sostitutiva per i dovuta dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit

Chi: Eredi delle persone decedute in data successiva al 29 febbraio 2024 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di saldo per il 2023, senza alcuna maggiorazione, dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

31 Dic 2024 (16)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali registrate nel mese di novembre
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2024
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

4) Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi

Chi: Eredi delle persone decedute tra il 1° marzo 2024 e il 30 giugno 2024
Cosa: Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF
Modalità: Mediante presentazione presso gli uffici postali

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

6) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

7) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Modalità: Mediante invio telematico

8) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico

9) Ritenuta d'acconto sulle provvigioni: commisurazione al 20% del loro ammontare

Chi: Soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
Cosa: Presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi del percipienti stessi nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della loro attività dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell'ammontare delle provvigioni
Modalità: Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

10) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

11) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
Modalità: Mediante invio telematico

12) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico

13) Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ

Chi: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Cosa: Comunicazione dell'opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "SIIQ", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

14) Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ

Chi: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
Cosa: Comunicazione dell'opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "SIIQ", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

15) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

16) IVA/Intrattenimenti: Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari

Chi: Esercenti le attività di giochi e gli intrattenimenti previsti dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
Cosa: Scade il termine per dare comunicazione all'ufficio SIAE, competente per domicilio fiscale, e all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
Modalità: L'opzione deve essere comunicata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

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