“Predicare la morale è facile, difficile è fondarla.”

Arthur Schopenhauer

Lo Studio Biasiucci è uno studio di commercialisti e revisori contabili che ha come fondamento una visione sinergica della professione, intesa come aggregazione di esperienze professionali diversificate e specialistiche.

Crediti d’imposta con il bollino blu

La possibile soluzione al blocco della circolazione dei crediti da bonus edilizi

I crediti d’imposta con il bollino blu sono quelli assistiti dalla documentazione di base prevista nell’art. 1 D.L. 11/2023 il cui acquisto esclude, eccetto i casi di dolo, la responsabilità solidale del cessionario. È questa la soluzione per superare, ex lege, le problematiche relative all’eventuale responsabilità dell’acquirente con il beneficiario delle agevolazioni, favorendo una maggior circolazione di tali crediti anche al di fuori del mercato bancario. Acquistare crediti col bollino blu potrebbe rappresentare, per molti operatori economici, un’operazione economicamente vantaggiosa. Facendo riferimento ai tassi di sconto che il mercato propone per l’acquisto di tali crediti, con differenze sostanziali basate sulla durata decennale o quadriennale dei bonus, un’impresa, nei limiti della propria capienza fiscale annua, potrebbe valutare positivamente la possibilità di acquisire crediti d’imposta di tale natura. Prima di porre in essere una tale operazione ci sono alcuni fattori che devono essere considerati: il profilo soggettivo del possibile cedente, la qualità dei crediti potenzialmente acquistabili, le condizioni economiche e finanziarie di acquisto e l’impatto delle stesse sui conti dell’impresa. Sul primo aspetto il D.L. 11/2023, ipotesi di dolo a parte, ha stabilito chiaramente che il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta. Una volta acquisita la documentazione elencata nella disposizione normativa di cui sopra, verificato il contenuto della stessa e l’inerenza alle opere e all’immobile che hanno generato il credito d’imposta, l’acquisto avverrà in una sorta di “comfort zone”. Ovviamente il potenziale acquirente dei crediti, subito dopo aver chiesto e ottenuto la suddetta documentazione, dovrà farla esaminare a un professionista di sua fiducia svolgendo una sorta di due diligence tecnica che si presenta comunque piuttosto semplice. Superata positivamente tale fase si tratterà di stabilire il prezzo di acquisto tenendo conto della necessità di allinearsi ai prezzi proposti dal mercato facendo riferimento, per quanto possibile, alle condizioni praticate dagli operatori bancari ancora attivi sul mercato delle cessioni dei crediti fiscali. Tutto ciò al preciso fine di evitare future contestazioni che potrebbero investire l’acquirente che, consapevole delle condizioni di difficoltà del cedente, potrebbe averne approfittato lucrando margini di profitto fuori mercato. Occorrerà poi valutare l’impatto sul bilancio aziendale di tali acquisti. Per tale analisi viene in soccorso il documento OIC del 3.08.2021, sulla base del quale l’impresa acquirente dovrà valutare tali crediti in bilancio in maniera diversa a seconda che sia o meno obbligata ad applicare il principio del costo ammortizzato. Al di là di tale tecnicismo quel che rileva sottolineare è che il differenziale tra il prezzo pagato per l’acquisto del credito e il suo valore nominale costituisce un provento finanziario che concorrerà, sulla base del principio della competenza economica, al risultato economico dei singoli esercizi. Tale componente finanziaria positiva verrà assoggettata alle imposte dirette (Ires o Irpef) mentre resterà esclusa dalla determinazione della base imponibile Irap. Tutto pronto, dunque, per la circolazione dei crediti fiscali. L’importante è che abbiano il bollino blu.
Cordiali saluti

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