È stato firmato il 19 settembre 2023, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.
Nel dettaglio, l’art. 23 del DL “Semplificazioni” convertito (L. 122/2022) ha introdotto la possibilità per le imprese di avvalersi di un’apposita certificazione attestante la qualificazione delle attività degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito dell’attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e di innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.
Il provvedimento definisce poi gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.
Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.
L’unica certezza è che espletata la procedura di verifica sopra citata, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con riferimento alla qualificazione delle attività svolte dall’impresa, e può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già precedentemente constatate con processo verbale o con atto impositivo, con la conseguenza che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione dovranno essere dichiarati nulli. Circolare del 21-09-2023 – Certificazione per credito d’imposta