“Predicare la morale è facile, difficile è fondarla.”

Arthur Schopenhauer

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Whistleblowing: tutela per il dipendente che denuncia illeciti

Con il termine whistleblowing ci si riferisce al processo di segnalazione che occorre mettere a disposizione dei dipendenti all’interno di un’azienda pubblica o privata.

La Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2019 ha introdotto norme minime dirette a garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni, commesse nell’ambito di organizzazioni pubbliche e private, riguardanti alcuni settori del diritto dell’Unione Europea, così come individuati dall’art. 2, par. 1 della Direttiva (es.: sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, ecc.) e salvo il potere degli Stati membri di estendere la protezione in questione ad altri settori.

Il c.d. “whistleblower” è il segnalante e cioè colui che, lavorando in un settore pubblico o privato, ha acquisito informazioni in merito a violazioni poste in essere all’interno del proprio contesto lavorativo. Si tratta di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti, membri dell’organo di amministrazione, ecc.

La Direttiva trova applicazione anche nel caso in cui siano segnalate o divulgate violazioni la cui conoscenza è stata acquisita in virtù di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato ovvero nel caso in cui il rapporto non sia ancora iniziato e la conoscenza delle violazioni sia stata acquisita in fase di selezione e/o di trattative precontrattuali.

La Direttiva ha come obiettivo quello di impedire possibili ritorsioni e cioè eventuali omissioni/atti che potrebbero verificarsi nel contesto lavorativo come conseguenza della segnalazione ovvero della divulgazione pubblica (es: licenziamento; vessazioni; annullamento dei contratti di servizio, referenze di lavoro negative, ecc.) e determinanti un danno ingiustificato al segnalante.

La protezione dalle ritorsioni costituisce uno strumento fondamentale per la salvaguardia della libertà di espressione e deve essere garantita qualora la segnalazione sia fatta:

  • all’interno della stessa organizzazione (c.d. “segnalazione interna”);
  • a un’autorità esterna (c.d. “segnalazione esterna”);
  • con divulgazione pubblica.

In tale contesto, il legislatore europeo ha introdotto disposizioni specifiche, applicabili alle segnalazioni sia interne sia esterne, dirette alla tutela della riservatezza del segnalante e al trattamento dei dati personali (cfr. artt. 16 e seguenti della Direttiva).

La Direttiva è stata recepita dal legislatore italiano attraverso il D.Lgs. 24/2023 “di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

circolare del 28-09-2023 – Whistleblowing tutela per il dipendente che denuncia illeciti

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