La legge di Bilancio 2024 non prevede la proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari concessa, negli ultimi sette anni, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
L’esenzione, introdotta inizialmente dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è stata prorogata di anno in anno fino all’anno d’imposta 2023, ultimo periodo in cui non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La disposizione riguarda anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 705 della Legge 145/2018, sono fiscalmente equiparati ai titolari dell’impresa agricola cui partecipano attivamente.
Dal 2024 torneranno quindi ad applicarsi le regole ordinarie anche ai coltivatori diretti e gli IAP dovranno dichiarare (nel modello Redditi 2025) i redditi dominicali e agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli a rivalutazione (pari all’80% per il reddito dominicale ed al 70% per il reddito agrario).
Il comma 512 dell’art. 1 della legge 228/2012 citato ha introdotto l’obbligo di eseguire un’ulteriore rivalutazione dei redditi fondiari (dominicale e agrario) dei terreni iscritti in catasto per il 30%, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, con la conseguenza che, dal detto periodo d’imposta (2015) e nei seguenti, il reddito dominicale, già aumentato dell’80%, deve essere ulteriormente incrementato del 30%, naturalmente tenendo conto dell’effetto sostitutivo dell’Imu, se applicabile, di cui del comma 1 dell’art. 8 del dlgs 23/2011, e il reddito agrario, già aumentato del 70%, deve essere ulteriormente aumentato del 30%” prosegue il giornale.
La rivalutazione dell’80% e del 70% non viene però applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori, ovvero di coloro che non hanno ancora compiuto i 40 anni, e che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto (Cd) o imprenditore agricolo professionale (Iap), anche se esercitano l’attività in forma societaria.
Si ricorda che il reddito dominicale deve essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal soggetto che svolge l’attività agricola