Il D.lgs. n. 13/24 e successive modifiche/integrazioni ha introdotto il nuovo strumento del Concordato preventivo biennale.
In particolare, mediante detto strumento sarà possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025), previo accordo tra il singolo contribuente e l’Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Di seguito vi riportiamo una breve descrizione delle principali caratteristiche di tale strumento.
Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo. In particolare esso è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario.
Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023):
- non deve avere debiti tributari;
- oppure deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
L’accesso al nuovo istituto è inoltre precluso in caso di:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021 – 2022 – 2023);
- inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), per i contribuenti in regime forfetario.
- soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione.
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati che verranno comunicati attraverso la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi, oltre che su dati derivanti dai modelli ISA e dalle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti agli adempimenti fiscali ordinariamente previsti a seconda del regime specifico: tenuta contabilità, liquidazioni iva, presentazione dichiarazioni, ecc. …
L’adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito (esonero visto di conformità per compensazioni crediti, riduzione termini di accertamento, esonero da accertamento sintetico, esclusione disciplina società di comodo).
Inoltre per i periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi. Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
D’altro canto la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati.
Per coloro che fossero interessati chiediamo di comunicarcelo a mezzo mail entro e non oltre il prossimo 20 settembre.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.