La Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2024, sancita dal D.L. 29 dicembre 2023, n. 212 e convertita in legge con la L. 27 febbraio 2024, n. 17, ha istituito un obbligo assicurativo contro i “rischi catastrofali naturali” per tutte le aziende con sede legale o stabile organizzazione in Italia, entro il 31 dicembre 2024.
Sono escluse dall’obbligo le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abusi edilizi o costruiti senza le necessarie autorizzazioni, nonché le imprese agricole, che seguono una disciplina separata.
L’obbligo di assicurazione riguarda specificamente i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Questi beni, elencati all’art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, Voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., devono essere protetti contro eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La normativa prevede che la polizza possa includere una franchigia non superiore al 15% del danno e che i premi siano proporzionali al rischio, con possibilità di aggiornamento tramite decreto ministeriale.
La mancata osservanza dell’obbligo assicurativo comporta conseguenze significative. L’inadempimento può influire negativamente sull’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. Inoltre, le compagnie assicurative che non offrono la copertura richiesta possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 100.000 e 500.000 euro, imposte dall’IVASS.
Questa mancanza di copertura ovviamente espone le microimprese e le PMI a rischi finanziari ingenti in caso di calamità, a cui il settore pubblico non è in grado di rispondere e da qui la necessità di spingere la copertura assicurativa.
Cordiali saluti
Circolare del 10.09.2024 – Obbligo Polizza rischi calamitosi