Dal 1° ottobre scatta l’obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente verrà rilasciata in formato digitale in base al possesso autocertificato e dichiarato (Dpr 445/2000) dei requisiti previsti. Eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca della patente, ma trascorsi dodici mesi, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà comunque chiedere il rilascio di una nuova. La patente parte con una dotazione iniziale di 30 crediti ma si potrà arrivare fino ad averne 100. Per lavorare ne serviranno almeno 15. Le decurtazioni avverranno solo in presenza di provvedimenti definitivi (ordinanze o sentenze) riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o il lavoratore autonomo.
La decurtazione maggiore di punti è prevista per violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui derivi un infortunio mortale di un lavoratore dipendente (20 punti), un infortunio che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro (15 punti) e una malattia professionale (10 punti). I crediti decurtati potranno, tuttavia, essere recuperati, previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di Inl e Inail, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Oltre che revocata la patente potrà anche essere sospesa. Il decreto precisa i casi in cui ciò sarà obbligatorio e quando invece discrezionale. Nell’ipotesi di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, la sospensione è d’obbligo salve diverse valutazioni da parte dell’Inl che adotta il provvedimento sospensivo. La circolare chiarisce che in sostanza la sospensione è «normalmente adottata» a meno che dalla cessazione delle attività possa derivare una situazione di grave rischio per i lavoratori o per terzi o per la pubblica incolumità.
Diversamente, in presenza di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa. Inoltre è collegata al riconoscimento dell’inabilità da parte dell’Inail, salvo il caso di una menomazione che può essere accertata immediatamente (nella circolare si fa l’esempio della perdita di un arto). Lo scambio di informazioni con l’Inail incide anche sulla durata della sospensione che può arrivare a dodici mesi tenendo conto delle conseguenze dell’infortunio, della gravità delle violazioni e delle recidive. Contro la sospensione è consentito presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento e la direzione interregionale dovrà decidere entro altri trenta giorni. In assenza di una pronuncia, la sospensione perderà efficacia. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
- a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- c. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Cordiali saluti