Iperammortamento 2026
Maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi
art. 1, commi 427–436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)
DEFINIZIONE
L’iperammortamento consiste in una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili. La misura non assume la forma di contributo diretto né di credito d’imposta, ma opera mediante l’incremento della base di costo fiscalmente riconosciuta, determinando un abbattimento dell’imponibile IRES e IRAP nel corso della vita utile del bene.
FINALITÀ
La misura è finalizzata a incentivare gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico e innovativo, favorendo il rafforzamento strutturale della capacità industriale nazionale. L’intervento mira a sostenere la modernizzazione dei processi produttivi, la digitalizzazione delle imprese e l’adozione di soluzioni avanzate in ambito manifatturiero ed energetico.
SOGGETTI BENEFICIARI
Soggetti ammessi
- imprese residenti o stabilite in Italia;
- soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
Soggetti esclusi
- imprese in liquidazione, fallimento o concordato senza continuità aziendale;
- soggettidestinataridi sanzioni interdittive ai sensi del Lgs. 231/2001;
- imprese non in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi contributivi e
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’iperammortamento le seguenti categorie di investimenti:
- beni materiali strumentali nuovi ad elevato contenuto tecnologico, vedi allegati Industria 4.0;
- beni immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale dei processi, vedi allegati Industria 4.0;
- beni materiali strumentali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e/o all’autoconsumo,
anche a distanza.
DICITURA
(da apporre su offerte, ordini, fatture, DDT e qualsiasi altro documento che identifichi l’investimento)
«Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)»
DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili è determinata secondo un criterio progressivo per scaglioni di investimento. In particolare:
+180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)
+100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)
+50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)
CUMULABILITÀ
è consentito il cumulo con incentivi nazionali ed europei aventi ad oggetto i medesimi costi; il cumulo è ammesso a condizione che:
non siano agevolate le medesime quote di costo;
non sia superato il costo complessivamente sostenuto dall’impresa;
sono previste specifiche esclusioni di cumulabilità con altri regimi agevolativi alternativi, al fine di evitare sovrapposizioni di beneficio.
COMUNICAZIONI
La comunicazione preventiva: il primo passo per l’accesso
La procedura di accesso al beneficio ha inizio con la comunicazione preventiva. Questo documento deve essere trasmesso per ciascuna struttura produttiva oggetto degli investimenti e serve a “prenotare” l’agevolazione.
In questa fase, l’impresa è tenuta a fornire un quadro dettagliato dei progetti di investimento. I dati fondamentali includono l’identificazione della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione 4.0 (riferiti agli Allegati IV e V della L. 199/2025) e quelli destinati all’autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili. Un elemento importante di questa comunicazione è l’indicazione della data prevista di interconnessione o di entrata in funzione, parametri necessari al GSE per stimare l’impatto finanziario complessivo della misura.
La comunicazione di conferma: il vincolo dell’acconto
Una volta ottenuta la notifica di esito positivo dal GSE sulla preventiva, scatta l’obbligo della comunicazione di conferma dell’investimento. Questo secondo adempimento deve essere inviato entro sessanta giorni dalla ricezione dell’esito positivo. La finalità della conferma è duplice: da un lato ribadisce la volontà di procedere, dall’altro certifica l’effettivo impegno economico iniziale. L’impresa deve infatti indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. È fondamentale sottolineare che questa comunicazione funge da “paletto” invalicabile: non è possibile includere beni diversi o importi superiori rispetto a quanto dichiarato nella fase preventiva. Per i beni in locazione finanziaria, il requisito dell’acconto si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l’impegno assunto dal fornitore.
La comunicazione di completamento: il via libera alla fruizione
Il terzo pilastro del sistema è la comunicazione di completamento. Questo documento rappresenta il momento della verità, poiché certifica che l’investimento è stato interamente realizzato e che i beni sono stati interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura.
Il termine perentorio per l’invio è fissato al 15 novembre 2028. La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni
relative al possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile, documenti indispensabili per provare la sussistenza dei requisiti tecnici e l’effettivo sostenimento delle spese. Solo dopo l’invio di questa comunicazione, e subordinatamente alla ricezione di un esito positivo dalle verifiche del GSE, l’impresa può iniziare a fruire della maggiorazione delle quote di ammortamento nel relativo periodo d’imposta.
La comunicazione periodica: il monitoraggio annuale
Oltre alle comunicazioni legate alle fasi di vita dell’investimento, il Decreto introduce due adempimenti ricorrenti finalizzati al monitoraggio degli oneri. Il primo di questi è la comunicazione periodica annuale, da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno. Questo adempimento è obbligatorio a partire dalla prima comunicazione preventiva e deve proseguire per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Le imprese devono aggiornare il GSE sugli investimenti effettuati, sul costo effettivamente sostenuto nell’anno precedente e fornire una previsione di utilizzo del beneficio per gli anni a venire. È uno strumento di controllo macroeconomico che permette allo Stato di verificare costantemente la copertura finanziaria della misura.
La comunicazione integrativa: il piano di ammortamento
L’ultimo dei cinque adempimenti è la comunicazione integrativa, legata a doppio filo alla periodica di gennaio. Questo documento va trasmesso entro il 30 giugno di ogni anno. La comunicazione integrativa ha un contenuto prettamente contabile e fiscale: l’impresa deve infatti allegare il relativo piano di ammortamento dei beni agevolati. In particolare, è richiesto di specificare le quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio finanziario. Questa stratificazione delle informazioni permette all’Agenzia delle Entrate e al GSE di incrociare i dati dichiarati con la realtà contabile dell’azienda, assicurando che la maggiorazione del costo venga applicata correttamente secondo gli scaglioni previsti (180%, 100% o 50% a seconda dell’importo).
Sanzioni e canali di trasmissione
Tutte le cinque comunicazioni devono essere gestite esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE, accessibile nell’Area Clienti tramite identità digitale SPID o CIE. L’utilizzo di modelli o canali differenti non è ammesso e
può inficiare l’intera procedura. Il rigore richiesto non è puramente formale. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura. Inoltre, l’assenza di documentazione idonea o la discrepanza tra quanto comunicato e quanto effettivamente realizzato sono cause dirette di decadenza dal diritto al beneficio e di conseguente recupero delle somme fruite, maggiorate di sanzioni e interessi.
Cicolare del 16.06.2026 – Iperammortamento 2026
Cordiali saluti