Con la pubblicazione del decreto Interministeriale MASAF-MEF 27.07.2026, prot. n. 0365846, entra nella fase operativa Il credito d’Imposta destinato alle Imprese agricole per l’acquisto di gasolio e benzina previsto dall’art. 8-ter D.L. 38/2028.
Il beneficio è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta fino al 20% della spesa ammissibile, calcolata al netto dell’Iva, entro II limite massimo di 50.000 euro per Impresa. La percentuale del 20%, tuttavia, rappresenta esclusivamente l’Intensità massima teorica dell’aiuto: qualora Il fabbisogno complessivo ecceda le risorse disponibili, AGEA procederà a una riduzione proporzionale dell’aliquota applicabile a tutti I beneficiari ammessi.
Possono accedere all’agevolazione tutte le Imprese agricole, Indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, purché In possesso della qualifica di agricoltore in attività ai fini della normativa PAC.
L’ambito oggettivo dell’agevolazione comprende esclusivamente gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nel periodo compreso tra Il 1.03.2026 e il 31.05.2026 e destinati all’alimentazione di macchine, mezzi e attrezzature direttamente impiegati nello svolgimento delle attività agricole, nonché agli Impianti di riscaldamento delle serre orticole. Sono esclusi i carburanti destinati ad autovetture, ai mezzi utilizzati per attività diverse dalla produzione agricola e gli acquisti di altri combustibili, quali GPL e metano, non espressamente contemplati dalla norma.
L’Intero procedimento amministrativo è affidato ad AGEA, che gestirà la ricezione delle domande, l’istruttoria, la determinazione dell’Importo concedibile e le successive attività di controllo. Le Istanze dovranno essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia, direttamente dall’impresa oppure tramite un Centro di assistenza agricola munito di specifica delega. Saranno le future Istruzioni operative AGEA a fissare il calendario per l’apertura del portale, fermo restando che Il termine finale per la presentazione delle domande non potrà superare il 30.09.2026.
Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente In compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque entro Il 31.12.2026, senza possibilità di riporto agli esercizi successivi. Il beneficio, Inoltre, non concorre alla formazione del reddito Imponibile né della base Imponibile IRAP e non rileva ai fini delle limitazioni previste dagli artt. 61 e 109, c. 5 TUIR.
Lo Studio resta, pertanto, a disposizione per fornire tutta l’eventuale documentazione di supporto, necessaria alla corretta compilazione della domanda.
Cordiali saluti
circolare del 06.08.2026 – Credito d’imposta Carburanti Agricoli