Con il Decreto Legge numero 84, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025 il legislatore fa alcune modifiche alla normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025, con decorrenza da giorno 18 giugno 2025.
In modo particolare, viene stabilito che i rimborsi spese sostenuti dai lavoratori dipendenti o autonomi deve avvenire con strumenti tracciabili se riguardano spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea [art. 54 ].
Tale principio si applica anche ai rimborsi chilometrici. Novità poi per le spese di rappresentanza degli autonomi: deducibili solo se pagate in forma tracciata.
Nulla cambia per chi applica i rimborsi forfettari: deducibili nei limiti previsti dal TUIR: 46,48 euro al giorno per trasferte Italia – 77,47 euro al giorno per l’estero (ridotti se il rimborso forfettario è combinato a rimborsi analitici di vitto o alloggio).
Le spese di trasferta sostenute all’estero non soggiacciono a questo obbligo, e possono essere pagate in contanti senza che questo ne influenzi la fiscalità.
Cordiali saluti
circolare del 24.06.2025 – tracciabilità spese di trasferta 2025 obbligo solo in Italia