“Predicare la morale è facile, difficile è fondarla.”

Arthur Schopenhauer

Lo Studio Biasiucci è uno studio di commercialisti e revisori contabili che ha come fondamento una visione sinergica della professione, intesa come aggregazione di esperienze professionali diversificate e specialistiche.

Polizze Catastrofali, ultima chiamata

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha previsto la stipula di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali da parte di tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, con la sola esenzione per quelle che non possiedono alcun bene e per le imprese agricole di cui all’art.2135 c.c.

Oggetto di copertura sono i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.

I cespiti da assicurare sono quelli qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni, anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà.

Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Queste le scadenze previste per stipulare il contratto, differenziate a seconda della tipologia di impresa:

  • per le micro e piccole imprese e tutte le imprese di pesca ed acquacoltura, la scadenza è il 31 dicembre 2025;
  • per le medie imprese, la scadenza è stata il 1° ottobre 2025;
  • per le grandi imprese, la scadenza per stipulare il contratto è stato il 30 giugno 2025

E’opportuno che tutte le imprese valutino le soluzioni più idonee, tenendo presente che in diversi casi si possono presentare alcune criticità, poiché, ad esempio, in presenza di locazioni di immobili, l’obbligo in trattazione è a carico dell’impresa che svolge l’attività in qualità di conduttrice. Tuttavia, il locatore potrebbe avere già effettuato una simile copertura assicurativa, finanche con la richiesta di rimborso da parte dello stesso conduttore.

Pertanto, al fine di evitare duplicazioni, è consigliabile di assumere tutte le notizie in tempo utile, stante la scadenza imminente.

Infine, il MIMIT ha precisato che qualora l’impresa intenda presentare una domanda di agevolazione e/o contributo codificato nelle disposizioni regolamentari, l’obbligo di copertura dovrà essere assolto oltre che in fase di presentazione della domanda di accesso, anche nelle fasi intermedie fino ad erogazione avvenuta o al completamento dell’iter stabilito per la specifica agevolazione.

 

Cordiali saluti

Circolare del 17.11.2025 – Poilizze Catastrofali, ultima chiamata

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