“Predicare la morale è facile, difficile è fondarla.”

Arthur Schopenhauer

Lo Studio Biasiucci è uno studio di commercialisti e revisori contabili che ha come fondamento una visione sinergica della professione, intesa come aggregazione di esperienze professionali diversificate e specialistiche.

Obbligo di verifica del DURC negli appalti privati e rischi della Responsabilità Solidale per il Committente

Con la presente circolare desideriamo richiamare la Vostra attenzione su un adempimento legale di fondamentale importanza nella gestione dei contratti di appalto privato (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo lavori di ristrutturazione, manutenzione, servizi di pulizia, vigilanza o logistica): la verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore tramite il DURC.

La legge prevede tutele rigidissime per i lavoratori. Il mancato controllo del DURC espone la Vostra azienda a gravissimi rischi economici e patrimoniali.

  1. Il principio della Responsabilità Solidale

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e dell’art. 1676 del Codice Civile, il Committente privato risponde in solido con l’appaltatore (e con gli eventuali subappaltatori) per i debiti maturati durante il periodo dell’appalto.

In caso di irregolarità dell’appaltatore, gli enti previdenziali o i lavoratori stessi possono richiedere direttamente a Voi il pagamento di:

  • Stipendi e quote di TFR maturati dai lavoratori.
  • Contributi previdenziali omessi (INPS).
  • Premi assicurativi contro gli infortuni (INAIL).
  • Contributi alle Casse Edili (per il settore costruzioni).

Nota bene: La responsabilità solidale per i contributi previdenziali dura fino a due anni dalla cessazione del contratto di appalto.

  1. Le altre conseguenze di un DURC Irregolare

Oltre al pagamento dei debiti dell’appaltatore, l’irregolarità contributiva comporta per il Committente:

  • Blocco dei lavori: Nei cantieri edili, il Comune può sospendere l’efficacia dei titoli abilitativi (SCIA, Permesso di Costruire).
  • Perdita dei Bonus Fiscali: Rischio di decadenza dalle detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi ed energetici.
  • Sanzioni per la Sicurezza: Violazione degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale (Art. 90 D.Lgs. 81/2008), con sanzioni amministrative o penali.
  1. Le linee guida dello Studio per tutelarsi

Per azzerare il rischio di dover pagare “due volte lo stesso lavoro” (all’appaltatore prima e poi eventualmente all’INPS/lavoratori), Vi invitiamo ad adottare rigorosamente le seguenti procedure:

  1. Verifica preventiva: Richiedere e verificare il DURC regolare dell’appaltatore prima della firma del contratto e dell’inizio dei lavori.
  2. Verifica periodica: Non limitarsi al controllo iniziale. Il DURC ha validità di 120 giorni; esigete un DURC aggiornato e regolare a scadenze regolari o prima di pagare ogni singola fattura o Stato Avanzamento Lavori (SAL).
  3. Clausola di salvaguardia: Inserire nei contratti d’appalto una clausola espressa che Vi autorizzi a sospendere i pagamenti in caso di DURC irregolare.
  4. Controllo della filiera: Verificare che l’appaltatore principale controlli a sua volta la regolarità dei subappaltatori da lui inseriti nel cantiere o nel servizio.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per eventuali necessità, dubbi o chiarimenti in merito.

 

Cordiali saluti

Circolare del 28.07.2026 – Obbligo di verifica DURC

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